La legge Finanziaria 2008 ha ridefinito la tipologia degli autoveicoli eliminando ogni riferimento alle disposizioni del Codice della Strada e introducendo la nuova categoria dei “Veicoli stradali a motore”. L’intervento interessa esclusivamente la legge IVA, cosicché si vengono a creare definizioni differenti ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità dei costi.
Veicoli omologabili Autocarro
Sono definite autovetture gli autoveicoli che non appartengono alle categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato, così come definiti dal “Codice della Strada” (art. 54 lett. d D.lgs 285/1992).
Per effetto della stessa legge può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti, purché il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci indicato nella carta di circolazione. Per rendere deducibili integralmente i costi, non è sufficiente la sola immatricolazione come autocarro; occorre una stretta inerenza tra l’attività esercitata e l’utilizzo del veicolo nonché l’effettivo uso del mezzo.
E’ pertanto necessario un impiego del veicolo concepito per attività lavorative che richiedano effettivamente l’uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette a tale esercizio.
L’art. 35.11 del DL 223/06 ha inoltre stabilito che in caso di adattamenti che comunque non impediscono l’utilizzo del veicolo per il trasporto privato di persone, a prescindere dalla categoria di omologazione, occorre verificare la deducibilità dei costi secondo il test che segue, stabilito con provvedimento dell’A.E. del 06.12.06:
I = Pt potenza1 (in Kw) / [ P portata (in t) = Mc massa complessiva2 (in t) – la T tara3 (in t) ] ≥ 180
(1) punto P.2 della carta di circolazione;
(2) punto F.2 della carta di circolazione;
(3) massa a vuoto.
Se tale rapporto è inferiore a 180, il veicolo è considerato autocarro e i relativi costi sono deducibili salvo eccezioni; se è superiore si applica il regime di deducibilità previsto per le autovetture.
Sono soggetti alla suddetta verifica solo gli autocarri che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: massa massima non superiore a 3,5 t (veicoli immatricolati N1 – punto J della carta di circolazione), codice carrozzeria F0 (punto J.2 della carta di circolazione), numero di posti pari a 4 o più (punto S.1 della carta di circolazione). Va tenuto conto che la mancanza di uno solo dei sopra citati requisiti non permette di considerare il veicolo come autocarro.
Autocarri di proprietà aziendale
Poiché gli autocarri rientrano nella categoria di beni strumentali all’attività svolta (sussiste il requisito dell’inerenza), oltre naturalmente la detraibilità dell’IVA pagata all’acquisto, per essi sussiste la detraibilità dell’IVA pagata per ulteriori costi quali i carburanti, lubrificanti, componenti, manutenzioni, riparazioni, ecc., risulta pari al 100%.
Diverso il trattamento IVA dei pedaggi autostradali, poiché, per espressa volontà del Legislatore, gli stessi rientrano tra quei beni e servizi, disciplinati dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR 633/1972, per i quali è prevista l’indetraibilità oggettiva dell’IVA pagata.
Ai fini delle imposte dirette, i costi direttamente afferenti gli autocarri risultano deducibili per intero.
Autocarri con la formula Noleggio Lungo Termine di RENTALL
I canoni di noleggio a lungo termine sono costi deducibili al 100% (quota interessi indeducibile Irap), e l’IVA è detraibile al 100%.
Carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autocarri in leasing, noleggio o comodato: trattamento come autocarri di proprietà;
Da evidenziare ancora una volta che i veicoli immatricolati come autocarri non possono essere utilizzati come normali autovetture.
L’uso improprio comporta oltre che le sanzioni e sequestri previsti dal Codice della Strada, le conseguenze per l’uso improprio del veicolo che sono: il recupero dell’IVA indebitamente detratta, la ripresa a tassazione dei costi e delle spese dedotti ai fini delle imposte dirette per difetto del requisito dell’inerenza, e le sanzioni collegate alle maggiori imposte accertate. Da non sottovalutare anche l’eventuale mancata copertura assicurativa in caso di sinistro generato con i veicoli in oggetto.
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