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Quando l’autovettura viene concessa all’amministratore per uso esclusivamente personale, per la deducibilità dei costi bisogna guardare all’art.95, comma 5, del Tuir (“spese per prestazioni di lavoro”). Questo detta che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti (di cui all’articolo 73, comma 1) sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.